Responsabili amministrativi
                               Art. 7.

      Integrazione e utilizzazione delle graduatorie permanenti

    1) La  prima integrazione delle graduatorie permanenti avviene in
ciascuna  provincia  secondo  le  modalita' previste dall'art. 11 del
Regolamento.
    2) In  tale  fase  il  personale  gia' inserito in ogni provincia
nelle  graduatorie base (soppresse graduatorie per soli titoli) entro
il  termine  e con le modalita' indicate dall'art. 9, puo' presentare
domanda  di trasferimento da una o entrambe le province di precedente
inserimento  ad  altra/altre  province  indicando  in  ogni  caso  la
provincia   in   cui   l'aspirante   intende   concorrere  anche  per
l'assunzione a tempo determinato.
    3) Il  trasferimento  di  provincia  comporta  automaticamente il
depennamento  dalla  graduatoria della o delle province da cui chiede
il trasferimento.
    4) Per coloro che sono inseriti nella graduatoria base e chiedono
il   trasferimento   ovvero  intendono  solo  aggiornare  il  proprio
punteggio,  i titoli conseguiti entro la data di scadenza del termine
di  presentazione delle relative domande, saranno valutati sulla base
della tabella allegata (all. C).
    5) Nella  fase  di  prima  integrazione delle graduatorie base si
procede  con  l'inclusione  in  coda  alle  medesime  graduatorie del
personale che chiede l'inserimento. I nuovi aspiranti in possesso dei
titoli  specifici  indicati  di seguito possono presentare domanda di
inserimento   secondo   termini  e  modalita'  previsti  dall'art. 9.
Pertanto  le  graduatorie  saranno  articolate  in  distinte fasce da
utilizzare secondo il seguente ordine di precedenza:
      I fascia: personale inserito nelle graduatorie dell'ex concorso
per soli titoli (art. 11, comma 3 del Regolamento);
      II fascia: (art. 11, comma 4, lettera a del Regolamento) coloro
che  alla  data  di  scadenza  del termine per la presentazione della
domanda  di  inclusione  sono  in  possesso  dei  seguenti  requisiti
richiesti  per  partecipare  ai  soppressi  concorsi per soli titoli:
superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esami
per  l'accesso  ai ruoli di responsabile amministrativo statale della
scuola  o a precorsi ruoli corrispondenti; trecentosessanta giorni di
servizio   di   responsabile  amministrativo  prestati  nel  triennio
scolastico  antecedente,  oppure cinque anni di servizio prestati nei
ruoli  della  terza qualifica funzionale della scuola (immediatamente
inferiore a quella cui si concorre);
      III  fascia: (art. 11,  comma  4,  lettera  b  del Regolamento)
coloro  che  alla data di scadenza per la presentazione delle domande
d'inclusione  nella graduatoria permanente hanno superato le prove di
un  concorso per titoli ed esami o di esami per l'accesso ai ruoli di
responsabile  amministrativo  statale della scuola o a precorsi ruoli
corrispondenti e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una
graduatoria  provinciale  o  d'istituto per l'assunzione di personale
non  di  ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito
anche  coloro  che  essendo stati inseriti nelle predette graduatorie
risultavano  temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore
della  legge  per  i  motivi  previsti  dall'art. 12, comma 15, della
ordinanza ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994, e avevano titolo a
chiedere il reinserimento ai sensi del medesimo articolo della stessa
ordinanza   ministeriale.   Il   requisito   della  iscrizione  nelle
graduatorie  per  l'assunzione  di  personale  non  di  ruolo  non e'
richiesto  per  coloro che hanno superato le prove del corrispondente
concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente al 23 aprile
1994, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l'ordinanza
ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994.
    6) Gli  aspiranti  sono  inseriti  nelle  singole  fasce  con  il
punteggio  spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo
la  tabella  di  cui all'allegato C). Possono essere valutati tutti i
titoli  a prescindere dalla data di conseguimento, maturati sino alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
    7) Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni in
ruolo,  sul 50% dei posti che residuano dopo aver detratto da tutti i
posti  annualmente  assegnabili  il  30%  da  destinare  ai  concorsi
riservati per il passaggio dalle qualifiche immediatamente inferiori,
sulla  base  delle  disposizioni contenute nell'art. 48 del contratto
collettivo    nazionale   integrativo,   dopo   l'esaurimento   delle
corrispondenti  graduatorie di cui all'art. 553, comma 5, del decreto
legislativo  n. 297/1994, come sostituito dall'art. 6, comma 3, della
legge  n. 124/1999.  A  decorrere  dal 1o settembre 2000, le predette
graduatorie    sono    utilizzate,   nei   limiti   del   contingente
sopraindicato,  per  le assunzioni nei ruoli di direttore dei servizi
generali  ed amministrativi, previa regolare frequenza di un apposito
corso  modulare di formazione con superamento di una prova finale. Il
contenuto  e  le modalita' operative dei predetti corsi sono definiti
attraverso la contrattazione integrativa nazionale.