Responsabili amministrativi Art. 7. Integrazione e utilizzazione delle graduatorie permanenti 1) La prima integrazione delle graduatorie permanenti avviene in ciascuna provincia secondo le modalita' previste dall'art. 11 del Regolamento. 2) In tale fase il personale gia' inserito in ogni provincia nelle graduatorie base (soppresse graduatorie per soli titoli) entro il termine e con le modalita' indicate dall'art. 9, puo' presentare domanda di trasferimento da una o entrambe le province di precedente inserimento ad altra/altre province indicando in ogni caso la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per l'assunzione a tempo determinato. 3) Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il depennamento dalla graduatoria della o delle province da cui chiede il trasferimento. 4) Per coloro che sono inseriti nella graduatoria base e chiedono il trasferimento ovvero intendono solo aggiornare il proprio punteggio, i titoli conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande, saranno valutati sulla base della tabella allegata (all. C). 5) Nella fase di prima integrazione delle graduatorie base si procede con l'inclusione in coda alle medesime graduatorie del personale che chiede l'inserimento. I nuovi aspiranti in possesso dei titoli specifici indicati di seguito possono presentare domanda di inserimento secondo termini e modalita' previsti dall'art. 9. Pertanto le graduatorie saranno articolate in distinte fasce da utilizzare secondo il seguente ordine di precedenza: I fascia: personale inserito nelle graduatorie dell'ex concorso per soli titoli (art. 11, comma 3 del Regolamento); II fascia: (art. 11, comma 4, lettera a del Regolamento) coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione sono in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esami per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli corrispondenti; trecentosessanta giorni di servizio di responsabile amministrativo prestati nel triennio scolastico antecedente, oppure cinque anni di servizio prestati nei ruoli della terza qualifica funzionale della scuola (immediatamente inferiore a quella cui si concorre); III fascia: (art. 11, comma 4, lettera b del Regolamento) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli corrispondenti e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o d'istituto per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall'art. 12, comma 15, della ordinanza ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994, e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi del medesimo articolo della stessa ordinanza ministeriale. Il requisito della iscrizione nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non e' richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente al 23 aprile 1994, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l'ordinanza ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994. 6) Gli aspiranti sono inseriti nelle singole fasce con il punteggio spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all'allegato C). Possono essere valutati tutti i titoli a prescindere dalla data di conseguimento, maturati sino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. 7) Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni in ruolo, sul 50% dei posti che residuano dopo aver detratto da tutti i posti annualmente assegnabili il 30% da destinare ai concorsi riservati per il passaggio dalle qualifiche immediatamente inferiori, sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 48 del contratto collettivo nazionale integrativo, dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui all'art. 553, comma 5, del decreto legislativo n. 297/1994, come sostituito dall'art. 6, comma 3, della legge n. 124/1999. A decorrere dal 1o settembre 2000, le predette graduatorie sono utilizzate, nei limiti del contingente sopraindicato, per le assunzioni nei ruoli di direttore dei servizi generali ed amministrativi, previa regolare frequenza di un apposito corso modulare di formazione con superamento di una prova finale. Il contenuto e le modalita' operative dei predetti corsi sono definiti attraverso la contrattazione integrativa nazionale.