Norme comuni
                               Art. 8.

                  Requisiti generali di ammissione

    1) Gli  aspiranti,  oltre  ai  requisiti  specifici  indicati  ai
precedenti articoli 3, 6 e 7, debbono possedere alla data di scadenza
dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
      1) cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  ai  cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
      2) eta'  non  inferiore  ad  anni 18 e non superiore ad anni 65
(eta' prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
      3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto
disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia
di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
      4) idoneita' fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme
di   tutela  contenute  nell'art. 22  della  legge  n. 104/1992,  che
l'amministrazione  ha facolta' di accertare mediante visita sanitaria
di  controllo  nei confronti di coloro che si collochino in posizione
utile per il conferimento dei posti;
      5) per  i  cittadini  italiani  soggetti  all'obbligo  di leva,
posizione  regolare  nei  confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).
    2) Ai  sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
    3) Non possono partecipare ai concorsi:
      a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
      b) coloro  che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento;
      c) coloro  che  siano  stati  dichiarati decaduti da un impiego
statale,  ai  sensi  dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3,  per  aver  conseguito l'impiego
mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal
vigente   contratto   collettivo   nazionale  del  comparto  "Scuola"
(licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
      d) coloro  che  si  trovino in una delle condizioni ostative di
cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
      e) coloro  che  siano temporaneamente inabilitati o interdetti,
per il periodo di durata dell'inabilita' o dell'interdizione;
      f) coloro   che   siano   incorsi  nella  radiazione  dall'albo
professionale degli insegnanti;
      g) i  dipendenti  dello  Stato  o  di enti pubblici collocati a
riposo  in  applicazione  di  disposizioni di carattere transitorio o
speciale;
      h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione
disciplinare      dell'esclusione     definitiva     o     temporanea
dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
    4) Tutti  i  candidati  sono  ammessi  ai concorsi con riserva di
accertamento    del    possesso    dei   requisiti   di   ammissione.
L'amministrazione   puo'   disporre,   con   provvedimento  motivato,
l'esclusione  dei  candidati  non in possesso dei citati requisiti di
ammissione in qualsiasi momento della procedura concorsuale.