Norme comuni Art. 8. Requisiti generali di ammissione 1) Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 3, 6 e 7, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 2) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (eta' prevista per il collocamento a riposo d'ufficio); 3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali; 4) idoneita' fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facolta' di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti; 5) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996). 2) Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. 3) Non possono partecipare ai concorsi: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico; b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso); d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16; e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilita' o dell'interdizione; f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti; g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale; h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione. 4) Tutti i candidati sono ammessi ai concorsi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione puo' disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura concorsuale.