Art. 9. Domande, regolarizzazioni, esclusioni 1) Le domande per il trasferimento di graduatoria, per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nelle graduatorie dovranno essere presentate utilizzando gli appositi modelli allegati al presente decreto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 2) Nel modello di domanda dovranno essere certificati o dichiarati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 oltre il possesso del titolo di abilitazione o idoneita', anche i titoli valutabili, compreso il titolo di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap e l'eventuale diritto alla riserva dei posti (allegato D) o alla preferenza (allegato E) nella graduatoria nel caso di parita' di punti, seguendo lo schema del modello medesimo. Nel caso di dichiarazione sostitutiva del certificato di servizio il candidato dovra' documentare il possesso di tutti i titoli di servizio al momento della nomina in ruolo. La domanda dovra' essere spedita con r/r ovvero presentata a mano. Per i candidati che prestano servizio o sono residenti all'estero le domande dovranno essere presentate tramite la competente autorita' consolare. 3) E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorita' assegna all'aspirante un termine perentorio per la regolarizzazione. 4) Non e' ammessa: a) la domanda che sia stata presentata oltre il termine stabilito dal precedente comma 1; b) la domanda priva della firma del candidato. 5) Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini prescritti coloro che abbiano presentato domanda di inclusione in graduatoria a piu' di un ufficio scolastico provinciale. 6) L'esclusione e' disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorita' scolastica.