Allegato A TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ED IL PERSONALE EDUCATIVO (Approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993, modificata con decreto ministeriale 29 gennaio 1994). A - Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi, relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, vengono attribuiti fino ad un massimo di punti 36. Nel predetto limite dei punti 36 vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi e' stato superato (1) i seguenti punti: punti 12 per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59; punti 15 per il punteggio da 60 a 65; punti 18 per il punteggio da 66 a 70; punti 21 per il punteggio da 71 a 75; punti 24 per il punteggio da 76 a 80; punti 27 per il punteggio da 81 a 85; punti 30 per il punteggio da 86 a 90; punti 33 per il punteggio da 91 a 95; punti 36 per il punteggio da 96 a 100. I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. E' equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti d'istruzione artistica. Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione. B - Per l'insegnamento in scuole materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, o per il servizio prestato dal personale educativo, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti: per ogni anno, punti 12; per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 12), punti 2. Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo. C - Per l'insegnamento in scuole elementari, in scuole od istituti di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiati, parificati, legalmente riconosciuti e in scuole materne non statali autorizzate e con nomina dei docenti approvata dalla competente autorita' scolastica, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti: per ogni anno, punti 6; per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 6), punti 1. Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo. D - ALTRI TITOLI 1) Per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso; per il superamento di altri concorsi per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti: punti 3 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12. 2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco): punti 6 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12. La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2) e' alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1). (1) Il punteggio da prendere in considerazione e' quello complessivo con il quale il docente e' stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco degli abilitati (*). (*) Avvertenza - Ai candidati che abbiano superato il concorso per esami e titoli avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (gia' espresso in centesimi) ovvero, se piu' favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame rapportato in centesimi.