Allegato A

TABELLA  DI  VALUTAZIONE  DEI  TITOLI  PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE
SCUOLE  DI  OGNI  ORDINE E GRADO ED IL PERSONALE EDUCATIVO (Approvata
con  decreto  ministeriale  29 marzo  1993,  modificata  con  decreto
                   ministeriale 29 gennaio 1994).

    A - Per  il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di
un  esame  anche  ai  soli  fini  abilitativi, relativo alla medesima
classe  di  concorso  o  al  medesimo  posto  per  cui  si  chiede di
partecipare  al  concorso per soli titoli, vengono attribuiti fino ad
un massimo di punti 36.
    Nel predetto limite dei punti 36 vengono attribuiti, in relazione
al  punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame
ai soli fini abilitativi e' stato superato (1) i seguenti punti:
      punti 12 per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59;
      punti 15 per il punteggio da 60 a 65;
      punti 18 per il punteggio da 66 a 70;
      punti 21 per il punteggio da 71 a 75;
      punti 24 per il punteggio da 76 a 80;
      punti 27 per il punteggio da 81 a 85;
      punti 30 per il punteggio da 86 a 90;
      punti 33 per il punteggio da 91 a 95;
      punti 36 per il punteggio da 96 a 100.
    I  concorsi  e  le  abilitazioni diversamente classificati devono
essere  rapportati  in  centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono
arrotondate  per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a
0,50.
    E' equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di
concorso a cattedre negli istituti d'istruzione artistica.
    Si  valuta  il  superamento  di  un  solo  concorso  o  esame  di
abilitazione.
    B - Per  l'insegnamento  in  scuole  materne  o  elementari  o in
istituti  di  istruzione secondaria o artistica statali, ivi compreso
l'insegnamento  prestato  su  posti di sostegno a favore degli alunni
portatori  di  handicaps,  o  per  il servizio prestato dal personale
educativo,  relativo  al posto o alla classe di concorso per il quale
si  chiede  la  partecipazione  al  concorso  per  soli  titoli, sono
attribuiti:
      per ogni anno, punti 12;
      per  ogni  mese  o frazione di almeno sedici giorni (fino ad un
massimo di punti 12), punti 2.
    Si  valuta  soltanto  il  servizio  prestato  con il possesso del
titolo  di  studio  ove  prescritto dalla normativa vigente all'epoca
della prestazione del servizio medesimo.
    C - Per   l'insegnamento  in  scuole  elementari,  in  scuole  od
istituti di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiati,
parificati,  legalmente  riconosciuti e in scuole materne non statali
autorizzate  e  con  nomina  dei  docenti  approvata dalla competente
autorita' scolastica, relativo al posto o alla classe di concorso per
il  quale  si  chiede  la partecipazione al concorso per soli titoli,
sono attribuiti:
      per ogni anno, punti 6;
      per  ogni  mese  o frazione di almeno sedici giorni (fino ad un
massimo di punti 6), punti 1.
    Si  valuta  soltanto  il  servizio  prestato  con il possesso del
titolo  di  studio  ove  prescritto dalla normativa vigente all'epoca
della prestazione del servizio medesimo.
    D - ALTRI TITOLI
    1)  Per  i  titoli di studio di livello pari o superiore a quelli
che  danno  accesso  al  ruolo  cui  si riferisce il concorso; per il
superamento di altri concorsi per titoli ed esami o altri esami anche
ai  soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di
concorso o al medesimo o ad altri posti:
      punti 3 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12.
    2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
docente   della   scuola  elementare,  per  le  lauree  in  lingue  e
letterature  straniere  conseguite  con  il superamento di almeno due
esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale
28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco):
      punti 6 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12.
    La  valutazione  dei  titoli  di  laurea  di  cui  al punto 2) e'
alternativa  alla  valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto
1).
    (1)   Il  punteggio  da  prendere  in  considerazione  e'  quello
complessivo   con   il  quale  il  docente  e'  stato  incluso  nella
graduatoria generale di merito o nell'elenco degli abilitati (*).
    (*)  Avvertenza  -  Ai candidati che abbiano superato il concorso
per   esami   e   titoli  avente  anche  il  fine  del  conseguimento
dell'abilitazione  all'insegnamento deve essere valutato il punteggio
complessivo  relativo  all'inserimento  nella graduatoria generale di
merito,  comprensivo  anche  dei  titoli (gia' espresso in centesimi)
ovvero,  se piu' favorevole, il punteggio spettante per le sole prove
d'esame rapportato in centesimi.