Art. 2.

                         Requisiti generali

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) titolo  di  studio:  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo  grado,  ivi  compresi  i  licei linguistici riconosciuti per
legge ed i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la
sperimentazione negli istituti professionali, nonche' i diplomi degli
istituti   magistrali  e  dei  licei  artistici,  ovvero  diploma  di
qualifica  professionale  o attestato rilasciato ai sensi della legge
n. 845/1978,  art. 14,  inerente alle mansioni specifiche del profilo
professionale  di  operatore  di  elaborazione  dati, piu' diploma di
istruzione secondaria di primo grado;
      b) idoneita'  fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di  sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente;
      c) aver  ottemperato  alle  leggi  sul  reclutamento militare e
comprovare di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo
di leva;
      d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Non  possono  partecipare  al  concorso  coloro che siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego statale, ai sensi
dell'art. 127,  primo  comma,  lettera  d),  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
    I  requisiti  predetti  debbono  essere  posseduti  alla  data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    L'esclusione  dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti,
e' disposta con motivato provvedimento e notificata all'interessato.