IL COMANDANTE GENERALE della Guardia di finanza Visto il decreto dirigenziale 4 febbraio 2000, concernente il bando di concorso, per esami, per l'ammissione di cinquantuno allievi all'Accademia della Guardia di finanza per l'anno accademico 2000/2001, registrato al Dipartimento ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze - Divisione IV - Sezione 2 - al n. 146 del 7 febbraio 2000, ed in particolare gli articoli 13, ultimo comma, e 19, ultimo comma, con cui e' stata fatta riserva di stabilire i requisiti fisio-psico-attitudinali del personale di sesso femminile e le relative modalita' di accertamento; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 17 maggio 2000, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione ai vari ruoli, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Decreta: Art. 1. Accertamento dell'idoneita' fisica e psico-fisica L'idoneita' fisica e psico-fisica dei candidati e' accertata da parte delle sottocommissioni indicate alle lettere b) ed e) dell'art. 7 del bando di concorso, mediante: a) visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il centro di reclutamento Guardia di finanza, in Roma; b) esame psicotecnico; c) esperimenti di educazione fisica; d) visita medica di controllo prima dell'inizio del corso. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e' immediatamente comunicato all'interessato il quale puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione ad eccezione dei requisiti fisici di cui al punto 1 dell'art. 13 del bando di concorso. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione per la visita medica preliminare. Il candidato giudicato non idoneo a seguito della visita medica preliminare, dell'eventuale visita di revisione, dell'esame psicotecnico, degli esperimenti di educazione fisica e della visita medica di controllo e' escluso dal concorso. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara' comunicato agli interessati, e' definitivo. Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del bando.