Art. 6.


                         Prova - Valutazione

    Le prove d'esame consistono:
      a) in due prove scritte;
      b) in una prova orale.
    Il programma di esame e' riportato nell'allegato n. 1.
    La  commissione  assegnera'  per ciascuna delle due prove scritte
fino ad un massimo di 15 punti.
    Saranno  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  i candidati che
avranno   riportato  in  ciascuna  prova  scritta  un  punteggio  non
inferiore a 10,5/15 punti.
    Il  punteggio  finale  delle prove scritte sara' dato dalla somma
dei punteggi conseguiti nelle due singole prove.
    Ai  candidati  che conseguono l'ammissione alla prova orale sara'
data  comunicazione  con l'indicazione del voto riportato in ciascuna
delle prove scritte.
    Saranno  dichiarati  idonei  i  candidati  che  nella prova orale
avranno riportato una votazione di almeno 17,5/25 punti.
    Durante  la  prova  orale  verra'  accertata  la conoscenza della
lingua straniera.
    La  prova  si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. Al termine
della  prova  orale la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei
candidati  esaminati  con  l'indicazione dei voti da ciascuno di essi
riportati che sara' affisso nella sede d'esame.
    La votazione complessiva, per i candidati che avranno superato la
prova  orale, risultera' dalla somma dei punteggi riportati nelle due
prove  scritte, del punteggio riportato nella prova orale nonche' del
punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
    I  candidati  che  non  si  presenteranno a sostenere la prova di
esame  nei  giorni  fissati  e  all'ora stabilita saranno considerati
decaduti dal concorso.