Art. 10.

                         Disposizioni finali

    Le  procedure  di  reclutamento si conformano ai principi fissati
dall'art. 36  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29 e
successive modifiche ed integrazioni.
    Al  contrattista  si applicano le norme previste per il personale
con  contratto  a  tempo  indeterminato  di  corrispondente livello e
profilo,  dalle  leggi  e contratti collettivi di lavoro del comparto
del   personale   delle   istituzioni  e  degli  enti  di  ricerca  e
sperimentazione.
      Roma, 15 maggio 2000
Il Presidente: Bianco