Art. 10. Disposizioni finali Le procedure di reclutamento si conformano ai principi fissati dall'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. Al contrattista si applicano le norme previste per il personale con contratto a tempo indeterminato di corrispondente livello e profilo, dalle leggi e contratti collettivi di lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. Roma, 15 maggio 2000 Il Presidente: Bianco