Art. 8.


              Presentazione dei documenti per la nomina

    I   vincitori,   ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione  all'impiego,  saranno  invitati a presentare al Rettore
del  Politecnico,  piazza  L.  da  Vinci,  32 - 20133 Milano, i sotto
elencati documenti di rito in carta da bollo:
      1)  diploma  originale,  o  certificato sostitutivo a tutti gli
effetti  del  diploma,  ovvero,  copia  del  diploma  stesso in bollo
autenticata  nei  modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15,  da  cui  risulti  il possesso del titolo di studio prescritto
dall'art. 2, punto 1), del presente bando;
      2)   estratto   dell'atto   di   nascita  (non  e'  ammesso  il
certificato);
      3) certificato di cittadinanza;
      4)  certificato attestante che il candidato e' in godimento dei
diritti politici, ovvero, che non e' intercorso in alcuna delle cause
che,  ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso
(i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono godere dei
diritti  civili  e  politici  anche  negli Stati di appartenenza o di
provenienza);
      5) certificato generale del casellario giudiziale;
      6)  documento  aggiornato a data recente relativo agli obblighi
militari,  cioe', a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di
servizio   militare   o   del  foglio  matricolare  militare,  ovvero
certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;
    I   vincitori,   ai  fini  dell'ammissione  all'impiego,  saranno
altresi'  sottoposti  agli  accertamenti sanitari di cui all'art. 16,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994 e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  tesi  a  constatare  l'assenza  di
controindicazioni  al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini
della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica.
    Per   i   candidati  invalidi  di  guerra  ed  assimilati,  detti
accertamenti  saranno altresi' tesi a valutare che l'invalido, per la
natura  e  il  grado  della  sua  invalidita' o mutilazione non possa
riuscire  di  pregiudizio  alla salute ed incolumita' dei compagni di
lavoro.
    I  candidati  che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare  o  spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
nel termine di cui al primo comma del presente articolo, il documento
di  cui  al  numero  1)  una  copia  dello  stato matricolare, e sono
esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.
    I  documenti  di cui ai numeri 3), 4) e 5) del presente articolo,
come  pure  la  copia dello stato matricolare, debbono essere in data
non  anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito
a produrli.
    I  certificati  di  cui  ai  numeri  3)  e 4) dovranno attestare,
altresi',  che  gli  interessati erano in possesso della cittadinanza
dichiarata  e  in  godimento  dei diritti politici anche alla data di
scadenza  del  termine utile per produrre le domande di ammissione al
concorso.
    Le  firme  apposte  sui  documenti  che i candidati sono tenuti a
presentare  non  sono  soggette  a  legalizzazione, all'infuori delle
ipotesi  previste  dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
    I  candidati indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera
i  documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del
Presidente   della   Repubblica   25 giugno   1953,  n. 492,  purche'
esibiscano  il  certificato  di  poverta',  ovvero quando risulti dai
documenti  stessi  la loro condizione di indigenza mediante citazione
degli estremi dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza.
    I  profughi  dei  territori  di confine hanno la facolta' di fare
riferimento  a  documenti gia' presentati ad altri uffici pubblici, o
ad  atti  ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e
di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali
documenti,  l'autorita'  che li ha rilasciati o gli uffici presso cui
sono depositati.
    La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei
requisiti  richiesti  per  l'ammissione  all'impiego  pubblico dovra'
avvenire   entro  trenta  giorni  dall'atto  della  stipulazione  del
contratto di lavoro individuale.
    Scaduto  inutilmente il termine di cui al paragrafo precedente, e
fatta   salva   la  possibilita'  di  una  sua  proroga  a  richiesta
dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non si da' luogo
alla  stipulazione  del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti
gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi.
    I  nuovi  assunti  saranno  invitati a regolarizzare entro trenta
giorni dall'invito, a pena di decadenza, la documentazione incompleta
o affetta da vizio sanabile.
    I  vincitori  e  coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi
titolo  sono  tenuti  a  regolarizzare  in  bollo  i  documenti  gia'
presentati.
    Sono   fatte  salve  le  norme  piu'  favorevoli  in  materia  di
semplificazione  delle  certificazioni  amministrative,  previste  in
particolare  dagli  articoli 1,  2  e  3  della legge 15 maggio 1997,
n. 127,   nonche'   dal   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
20 ottobre  1998,  n. 403,  quale  regolamento attuativo della citata
legge.