Art. 9.


                 Costituzione del rapporto di lavoro

    Subordinatamente alla disponibilita' finanziaria di questo Ateneo
per  le  spese  di  personale, sara' formalizzato con il vincitore il
rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato, costituito e regolato dai
contratti  individuali  secondo il contratto collettivo nazionale del
comparto  Universita',  le  disposizioni  di  legge  e  le  normative
comunitarie.
    Il   contratto   individuale   sostituisce   ad  ogni  effetto  i
provvedimenti  di  nomina previsti dagli articoli 17 e 28 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    La   mancata  assunzione  del  servizio  nel  termine  assegnato,
comporta  l'immediata  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  salvo
comprovati  e  giustificati  motivi  di  impedimento.  In  tale  caso
l'amministrazione,   valutati   i  motivi,  proroga  il  termine  per
l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di tre mesi. Decorsa la meta'
del  periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo'
recedere  dal  rapporto  in  qualsiasi  momento  senza  l'obbligo  di
preavviso  ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i
casi  di  sospensione  previsti  dai  commi  3  e  4 dell'art. 17 del
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  21 maggio 1996 del
comparto Universita'.
    Come  previsto dal comma 2, art. 22 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724   l'orario   settimanale   di  lavoro  ordinario,  nell'ambito
dell'orario   d'obbligo   contrattuale,   dovra'   essere  funzionale
all'orario  di  servizio,  fatte  salve le particolari esigenze delle
strutture   amministrative   e   di  elaborazione  dati  di  supporto
all'intero Ateneo.
    Per  quanto  non  previsto dal presente bando valgono, sempre che
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della  Repubblica  3 maggio 1957, n. 686, e successive integrazioni e
modificazioni,  nel  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive integrazioni e modificazioni.
      Milano, 1o marzo 2000
Il direttore amministrativo: Zanello