Art. 7.

                     Documenti di riconoscimento

    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le prove d'esame, i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
      a)  fotografia  recente,  applicata  su  carta da bollo, con la
firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;
      b)  tessera  personale  di  riconoscimento  rilasciata  da  una
pubblica amministrazione;
      c)  tessera  postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita'.
    I  suddetti  documenti  non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.