Art. 11. Valutazione attivita' di ricerca L'attivita' dell'assegnatario deve essere svolta continuativamente, fatte salve le eventuali interruzioni dovute a gravidanza, servizio militare o malattia. Gli strumenti, le modalita' di controllo e la valutazione dell'attivita' svolta spetta al Consiglio di dipartimento presso cui si svolge la collaborazione. Per ciascun assegnatario il Consiglio di dipartimento nomina un responsabile dell'attivita' scientifica (tutore) il quale e' tenuto a presentare annualmente una relazione sull'attivita' svolta dal titolare dell'assegno.