Art. 3. Incompatibilita' Non puo' partecipare alla selezione il personale di ruolo in servizio presso le universita', gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n 593 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ENEA e l'ASI, mentre il titolare in servizio presso altre amministrazioni pubbliche puo' essere collocato in aspettativa senza assegni.