Art. 3.

                          Incompatibilita'

    Non  puo'  partecipare  alla  selezione  il personale di ruolo in
servizio   presso   le   universita',  gli  osservatori  astronomici,
astrofisici  e  vesuviano,  gli  enti  pubblici  e  le istituzioni di
ricerca  di  cui  all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  30 dicembre  1993, n 593 e successive modificazioni ed
integrazioni,  l'ENEA  e l'ASI, mentre il titolare in servizio presso
altre  amministrazioni pubbliche puo' essere collocato in aspettativa
senza assegni.