Art. 4. Durata della ricerca e importo dell'assegno L'assegno di ricerca avra' una durata biennale. L'erogazione dell'assegno e' sospesa nei periodi di assenza dovuti a gravidanza, servizio militare, malattia. In tali casi la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo, ai fini della realizzazione del piano di formazione, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione. L'importo dell'assegno di ricerca sara' di L. 30.000.000 lorde annue, comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente e dell'amministrazione connessi per legge all'erogazione dell'assegno, e verra' corrisposto in dodici rate mensili posticipate. L'Universita' provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilita' civile verso terzi a favore degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della loro attivita'. L'importo dei relativi premi e' detratto del corrispettivo spettante. L'assegno di ricerca non e' cumulabile con altre borse di studio (inclusa la borsa di dottorato), a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari degli assegni.