Art. 8.

                      Commissioni esaminatrici

    La  commissione esaminatrice e' nominata con decreto del rettore,
su  proposta  del  Consiglio  di  dipartimento  ed e' composta da tre
esperti  della materia di cui un professore ordinario con funzioni di
presidente  e  due componenti scelti tra professori e ricercatori. La
commissione elegge nel proprio seno il segretario.