Art. 9.

                Modalita' di selezione e graduatorie

    La  commissione  esaminatrice  alla  prima  riunione stabilisce i
criteri  e le modalita' di valutazione dei titoli da formalizzare nei
relativi  verbali  e puo' fissare il punteggio minimo che i candidati
dovranno  riportare  nella suddetta valutazione per essere ammessi al
colloquio ed il punteggio minimo complessivo che i candidati dovranno
conseguire per essere utilmente collocati in graduatoria.
    Al   termine   della   selezione   la   commissione  compila  una
circostanziata  relazione  contenente  i  giudizi assegnati a ciascun
candidato  e  formula  una  graduatoria  di  merito  secondo l'ordine
decrescente  risultante dal punteggio assegnato nella valutazione dei
titoli  e  dal punteggio ottenuto nel colloquio e designa nell'ordine
della graduatoria, il vincitore della selezione.
    A parita' di merito e' preferito il candidato piu' giovane.
    Il giudizio finale formulato dalla commissione per ogni candidato
verra' reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Ateneo.
    Gli   atti  relativi  alla  procedura  di  selezione  nonche'  la
graduatoria  di  merito  sono  approvati  con  decreto  del  rettore.
L'approvazione degli atti sara' affissa all'albo del settore concorsi
dell'Ateneo.
    In  caso  di rinuncia dei vincitori gli assegni saranno conferiti
ai candidati che seguono in ordine di graduatoria.