Art. 9. Modalita' di selezione e graduatorie La commissione esaminatrice alla prima riunione stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione dei titoli da formalizzare nei relativi verbali e puo' fissare il punteggio minimo che i candidati dovranno riportare nella suddetta valutazione per essere ammessi al colloquio ed il punteggio minimo complessivo che i candidati dovranno conseguire per essere utilmente collocati in graduatoria. Al termine della selezione la commissione compila una circostanziata relazione contenente i giudizi assegnati a ciascun candidato e formula una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente risultante dal punteggio assegnato nella valutazione dei titoli e dal punteggio ottenuto nel colloquio e designa nell'ordine della graduatoria, il vincitore della selezione. A parita' di merito e' preferito il candidato piu' giovane. Il giudizio finale formulato dalla commissione per ogni candidato verra' reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Ateneo. Gli atti relativi alla procedura di selezione nonche' la graduatoria di merito sono approvati con decreto del rettore. L'approvazione degli atti sara' affissa all'albo del settore concorsi dell'Ateneo. In caso di rinuncia dei vincitori gli assegni saranno conferiti ai candidati che seguono in ordine di graduatoria.