Art. 10. Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato L'Universita' procedera' all'assunzione seguendo l'ordine della graduatoria definitiva. La determinazione dell'Universita' di costituire il rapporto di lavoro a tempo determinato viene formalmente notificata al vincitore della selezione il quale viene contestualmente invitato, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data della relativa richiesta da parte dell'amministrazione, a presentare i documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego. Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi della Basilicata - ufficio personale tecnico-amministrativo - settore reclutamento e stato giuridico - via N. Sauro n. 85 - 85100 Potenza. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Successivamente l'interessato sara' invitato a stipulare, ai sensi dell'art. 19 del contratto collettivo nazionale del lavoro del personale tecnico e amministrativo del comparto Universita', un contratto di lavoro a tempo determinato. In caso di mancata assunzione in servizio entro cinque giorni dalla data indicata nella notifica, l'Universita' provvede a depennare il nominativo della graduatoria. Il contratto eventualmente gia' stipulato e' automaticamente risolto. Il contratto verra' stipulato dal direttore amministrativo e dal vincitore della selezione secondo l'ordine della graduatoria. La durata del contratto di lavoro non potra' essere inferiore a dodici mesi. Il contratto potra' essere prorogato in relazione alla prosecuzione del programma di ricerca e all'esistenza del realtivo finanziamento e in ogni caso non potra' essere rinnovato o prorogato per un periodo superiore a cinque anni complessivi con la stessa persona. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potra' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il contratto di lavoro si risolve automaticamente altresi' nei casi previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro delle normative vigenti ed in particolare nei seguenti casi: passaggio in giudicato di sentenza di condanna per delitti contro la personalita' dello Stato, per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione e per delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti di rapina, estorsioni, millantato credito, truffa, furto ed appropriazione indebita; violazione dei doveri d'ufficio fissati dalla vigente normativa escluse le infrazioni di lieve entita'; assenze dal servizio superiori a quelle consentite dal C.C.N.L.; violazione di ulteriori specifiche disposizioni contenute nel contratto individuale.