Art. 11.

                 Presentazione dei documenti di rito

    I  candidati  chiamati  ad  assumere  servizio saranno invitati a
presentare  la  seguente  documentazione,  in regola con le norme sul
bollo  al  momento  della  presentazione entro il termine previsto al
precedente art. 10:
      1) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio  1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica  20  ottobre  1998, n. 403 dalla quale risulti il possesso
dei requisiti richiesti dall'art. 2 del presente bando.
    Nella  dichiarazione  dovra'  essere  specificato  inoltre, che i
requisiti  prescritti  erano  posseduti  alla  data  di  scadenza del
termine  utile  per  la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione;
      2) certificato  medico  rilasciato  dall'A.S.L.  competente per
territorio  o  da  un  medico  militare,  dal  quale  risulti  che il
candidato   e'   fisicamente   idoneo  al  servizio  continuativo  ed
incondizionato all'impiego al quale la selezione si riferisce, con la
precisazione  che  si  e'  eseguito  l'accertamento  sierologico  del
sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.
    Qualora  il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica,
il  certificato  deve  farne  menzione  e  indicare se l'imperfezione
stessa menomi l'attitudine al servizio.
    Gli  invalidi  di  guerra o assimilati debbono produrre, ai sensi
dell'art. 19,  secondo  comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una
dichiarazione  legalizzata  di un ufficiale sanitario comprovante che
l'invalido  non abbia perduto ogni capacita' lavorativa e che, per la
natura  e  il  grado  della  sua  invalidita'  o mutilazione non puo'
riuscire  di  pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni
di  lavoro  o  alla  sicurezza  degli  impianti  e  che  sia idoneo a
disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale ha concorso.
    Ai soggetti riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104
del  5  febbraio  1992,  saranno  applicate  le  disposizioni  di cui
all'art. 22 della legge stessa.
    L'amministrazione  ha  facolta'  di sottoporre a visita medica di
controllo il candiato che dovra' essere assunto.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  debbono  essere  conformi alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
    I  lavoratori  assunti  saranno  invitati  a  regolarizzare entro
quindici  giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena
la risoluzione del contratto, l'eventuale documentazione incompleta o
affetta di vizio sanabile.