Art. 11. Presentazione dei documenti di rito I candidati chiamati ad assumere servizio saranno invitati a presentare la seguente documentazione, in regola con le norme sul bollo al momento della presentazione entro il termine previsto al precedente art. 10: 1) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del presente bando. Nella dichiarazione dovra' essere specificato inoltre, che i requisiti prescritti erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione; 2) certificato medico rilasciato dall'A.S.L. competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale la selezione si riferisce, con la precisazione che si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Gli invalidi di guerra o assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacita' lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale ha concorso. Ai soggetti riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il candiato che dovra' essere assunto. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. I lavoratori assunti saranno invitati a regolarizzare entro quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la risoluzione del contratto, l'eventuale documentazione incompleta o affetta di vizio sanabile.