Art. 12.

                          Periodo di prova

    Il  dipendente  e' sottoposto ad un periodo di prova della durata
di un mese.
    Al  termine  del  periodo di prova senza giudizio sfavorevole del
direttore del dipartimento e su motivata relazione del proponente, la
prova si intende superata.
    In  caso  di  giudizio  sfavorevole  il  rapporto  si  risolvera'
automaticamente senza obbligo di preavviso.
    Decorso  la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo'
recedere   dal  contratto  in  qualsiasi  momento  senza  obbligo  di
preavviso  ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i
casi  di  sospensione previsti dall'art. 17, del contratto collettivo
nazionale del lavoro.
    Il   recesso   opera   dal   momento   della  comunicazione  alla
controparte;  se  avviene  ad  iniziativa  dell'amministrazione  deve
essere motivato.
    In  caso  di  recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima  mensilita' spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.