Art. 12. Periodo di prova Il dipendente e' sottoposto ad un periodo di prova della durata di un mese. Al termine del periodo di prova senza giudizio sfavorevole del direttore del dipartimento e su motivata relazione del proponente, la prova si intende superata. In caso di giudizio sfavorevole il rapporto si risolvera' automaticamente senza obbligo di preavviso. Decorso la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dall'art. 17, del contratto collettivo nazionale del lavoro. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte; se avviene ad iniziativa dell'amministrazione deve essere motivato. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita' spetta altresi' al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.