Art. 13.

                  Trattamento economico e normativo

    Il  trattamento  economico fondamentale e accessorio sara' pari a
quello  del livello stipendiale iniziale rapportato al corrispondente
profilo professionale di inquadramento,
    Al personale assunto si applica il trattamento normativo previsto
dal   contratto   collettivo   nazionale   del  lavoro  del  comparto
Universita'   per   il   personale  assunto  a  tempo  indeterminato,
compatibilmente  con  la  durata  del  contratto  a  termine,  con le
seguenti precisazioni:
      a) le  ferie  maturano  in proporzione alla durata del servizio
prestato;
      b) in  caso di assenza per malattia il periodo di conservazione
del posto e' pari al 20% della durata del contratto;
      c) il  superamento del limite massimo di assenza retribuita per
malattia conferisce all'amministrazione la facolta' di procedere alla
risoluzione del contratto;
      d)  il trattamento economico relativo al periodo di malattia e'
intero  o ridotto in misura proporzionale secondo i criteri stabiliti
dall'art.  26,  ottavo  comma, del contratto collettivo nazionale del
lavoro.
    Il contratto individuale di lavoro dovra' specificare l'orario di
lavoro,  l'attivita'  lavorativa, il trattamento economico e le cause
di risoluzione del rapporto.
    Al  dipendente  assunto  con contratto di durata pari almeno a un
anno  spettano  i  permessi  retribuiti  e non retribuiti di cui agli
articoli 23 e 25 del contratto collettivo nazionale del lavoro.