Art. 13. Trattamento economico e normativo Il trattamento economico fondamentale e accessorio sara' pari a quello del livello stipendiale iniziale rapportato al corrispondente profilo professionale di inquadramento, Al personale assunto si applica il trattamento normativo previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Universita' per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni: a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; b) in caso di assenza per malattia il periodo di conservazione del posto e' pari al 20% della durata del contratto; c) il superamento del limite massimo di assenza retribuita per malattia conferisce all'amministrazione la facolta' di procedere alla risoluzione del contratto; d) il trattamento economico relativo al periodo di malattia e' intero o ridotto in misura proporzionale secondo i criteri stabiliti dall'art. 26, ottavo comma, del contratto collettivo nazionale del lavoro. Il contratto individuale di lavoro dovra' specificare l'orario di lavoro, l'attivita' lavorativa, il trattamento economico e le cause di risoluzione del rapporto. Al dipendente assunto con contratto di durata pari almeno a un anno spettano i permessi retribuiti e non retribuiti di cui agli articoli 23 e 25 del contratto collettivo nazionale del lavoro.