Art. 15.

                         Rinvio delle norme

    Per  quanto  non  previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili  le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio  1957,  n. 3,  nel decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686; nel decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  1970,  n.  1077  e nelle successive norme di integrazione e
modificazione,  nel  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n.  487  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  e nel
provvedimento  del  Consiglio  dei  ministri 4 aprile 1996 (contratto
collettivo nazionale del lavoro).
                                              Potenza, 18 maggio 2000
                             Il direttore amministrativo: Lacaita