Art. 15. Rinvio delle norme Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche' applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni e nel provvedimento del Consiglio dei ministri 4 aprile 1996 (contratto collettivo nazionale del lavoro). Potenza, 18 maggio 2000 Il direttore amministrativo: Lacaita