Art. 2.


                  Requisiti generali di ammissione

    Per   l'ammissione  alla  selezione  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti:
      A) titolo di studio prescritto: diploma di laurea in:
        ingegneria;
        scienze agrarie;
        scienze forestali;
        architettura;
        o equipollente.
    Per  i  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione europea e per
coloro  che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero e'
richiesto   il   possesso   di   un  titolo  di  studio  riconosciuto
equipollente   ad  uno  di  quelli  suindicati  in  base  ad  accordi
internazionali  ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo
unico  31 agosto  1933,  n. 1592,  aIla  data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla prova
selettiva.
    Tale equipollenza dovra' essere comprovata dai candidati mediante
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta';
      B) cittadinanza  italiana.  Sono  equiparati ai cittadini dello
Stato  gli  italiani non appartenenti alla Repubblica. Tale requisito
non  e'  richiesto  per  i  cittadini  degli Stati membri dell'Unione
europea;
      C) eta' non inferiore agli anni diciotto;
      D) idoneita'   fisica   all'impiego.  L'amministrazione  ha  la
facolta'  di  sottoporre  a  visita medica di controllo coloro che si
sono  collocati  in  posizione  utile nella graduatoria di merito, in
base alla normativa vigente;
      E) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;
      F) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
      G) godimento dei diritti politici.
    Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica amministrazone ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego statale, ai sensi
dell'art. 127,   primo  comma  lettera  d),  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
stato,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gannaio 1957, n. 3.
    I   cittadini  degli  stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere    ai   fini   dell'accesso   ai   posti   della   pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
      1) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      2) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione.
    I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
    L'amministrazione  puo' disporre in ogni momento con provvedmento
motivato,  l'esclusione  dalla  selezione  per  difetto dei requisiti
prescritti.  Tale  provvedimento  verra'  notificato  all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.