Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    La   commissione   esaminatrice  sara'  nominata  con  successivo
provvedimento di questa Amministrazione universitaria nell'osservanza
delle  disposizioni  vigenti  in  materia  ed in conformita' a quanto
disposto  all'art. 3  del regolamento per la costituzione di rapporti
di lavoro a tempo determinato pieno o parziale ai sensi dell'art. 19,
comma   6,   del  contratto  collettivo  nazionale  del  lavoro,  dei
dipendenti  del comparto Universita' emanato con decreto rettorale n.
895 del 6 novembre 1997.