Art. 5.

                     Diario delle prove di esame

    Il  diario  della  prova  scritta sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" -
secondo  quanto  espressamente previsto dall'art. 6 - primo comma del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
    Le  prove  di  concorso,  sia scritte che orali, non possono aver
luogo  nei  giorni  festivi  ne',  ai sensi della legge 8 marzo 1989,
n. 101,  nei  giorni  di  festivita' religiose ebraiche rese note con
decreto   del  Ministro  dell'interno  mediante  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, nonche' nei giorni di
festivita'  religiose  valdesi (art. 6, secondo comma del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487).
    Le  prove  di esame avranno luogo a Potenza. Ai candidati ammessi
al  concorso  verra'  comunicato,  a  mezzo raccomandata, non meno di
quindici  giorni  prima, la sede, la data l'ora di inizio della prova
scritta.
    Per  essere  ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti
dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
      1) carta d'identita';
      2)  tessera  personale  di riconoscimento di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 rilasciata da una
pubblica amministrazione;
      3) patente automobilistica;
      4) porto d'armi;
      5) passaporto.
    La  mancata  partecipazione del candidato anche ad una sola delle
prove sara' considerata come rinuncia alla selezione qualunque ne sia
la causa.