Art. 5. Diario delle prove di esame Il diario della prova scritta sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6 - primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Le prove di concorso, sia scritte che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi (art. 6, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487). Le prove di esame avranno luogo a Potenza. Ai candidati ammessi al concorso verra' comunicato, a mezzo raccomandata, non meno di quindici giorni prima, la sede, la data l'ora di inizio della prova scritta. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: 1) carta d'identita'; 2) tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 rilasciata da una pubblica amministrazione; 3) patente automobilistica; 4) porto d'armi; 5) passaporto. La mancata partecipazione del candidato anche ad una sola delle prove sara' considerata come rinuncia alla selezione qualunque ne sia la causa.