Art. 6. T i t o l i La selezione e' per titoli ed esami La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati pertanto, saranno valutati esclusivamente i titoli dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta. Ai titoli dovra' essere riservato il 20% del totale dei punti a disposizione. Il punteggio riservato ai titoli viene ripartito nel modo seguente: 1) diploma di laurea del settore, fino ad un massimo di punti 4 cosi' suddivisi: per una votazione di 110/110 e lode, punti 4; per una votazione di 110/110, punti 3; per una votazione da 100/110 a 109/110, punti 2; per una votazione fino a 99/110, punti 1. 2) dottorato di ricerca del settore, punti 6; 3) pubblicazioni fino ad un massimo di punti 6; 4) servizi prestati presso pubbliche amministrazioni nello stesso livello e profilo professionale fino ad un massimo di punti 2. 5) altri titoli fino ad un max di punti 2. Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 la valutazione dei titoli sara' resa nota agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale mediante l'affissione dei risultati all'albo della sede d'esame. Nella domanda dovranno essere elencati ed allegati gli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione. I documenti relativi ai titol i presentati dai concorrenti devono essere formalmente regolari per poter essere valutati e tali titoli non sono suscettibili di regolarizzazione in caso di riscontrata irregolarita' formale, pertanto, saranno valutati solo i titoli prodotti in originale (o presentati in conformita' a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1998, "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative". Vedi modulo B allegato al presente bando), non possono essere valutati eventuali titoli spediti dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle istanze di ammissione. I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati come titoli utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto di singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda. All'atto della presentazione della domanda i documenti e i certificati da allegare alla stessa non sono soggetti all'imposta di bollo. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.