Art. 6.

                             T i t o l i

    La selezione e' per titoli ed esami
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  dopo  la  prova  scritta  e  prima  che  si  proceda alla
correzione   dei   relativi   elaborati  pertanto,  saranno  valutati
esclusivamente  i  titoli  dei candidati che hanno sostenuto la prova
scritta.
    Ai  titoli  dovra' essere riservato il 20% del totale dei punti a
disposizione.  Il  punteggio  riservato ai titoli viene ripartito nel
modo seguente:
      1) diploma di laurea del settore, fino ad un massimo di punti 4
cosi' suddivisi:
        per una votazione di 110/110 e lode, punti 4;
        per una votazione di 110/110, punti 3;
        per una votazione da 100/110 a 109/110, punti 2;
        per una votazione fino a 99/110, punti 1.
      2) dottorato di ricerca del settore, punti 6;
      3) pubblicazioni fino ad un massimo di punti 6;
      4)  servizi  prestati  presso  pubbliche  amministrazioni nello
stesso livello e profilo professionale fino ad un massimo di punti 2.
      5) altri titoli fino ad un max di punti 2.
    Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994   la   valutazione   dei  titoli  sara'  resa  nota  agli
interessati  prima  dell'effettuazione  della  prova  orale  mediante
l'affissione dei risultati all'albo della sede d'esame.
    Nella  domanda dovranno essere elencati ed allegati gli eventuali
titoli  scientifici,  accademici  e  professionali  che  il candidato
intende presentare per la valutazione.
    I documenti relativi ai titol i presentati dai concorrenti devono
essere  formalmente  regolari per poter essere valutati e tali titoli
non  sono  suscettibili  di  regolarizzazione  in caso di riscontrata
irregolarita'  formale,  pertanto,  saranno  valutati  solo  i titoli
prodotti  in originale (o presentati in conformita' a quanto disposto
dal  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 275  del 24 novembre 1998,
"Regolamento  di  attuazione  degli  articoli 1, 2 e 3 della legge 15
maggio   1997,   n.   127,   in   materia  di  semplificazione  delle
certificazioni  amministrative".  Vedi  modulo B allegato al presente
bando),  non possono essere valutati eventuali titoli spediti dopo la
scadenza  del  termine  ultimo  per la presentazione delle istanze di
ammissione.
    I  lavori  redatti  in  collaborazione possono essere considerati
come  titoli  utili  solo  ove  sia possibile scindere ed individuare
l'apporto  di  singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore
del candidato, per la parte che lo riguarda.
    All'atto  della  presentazione  della  domanda  i  documenti  e i
certificati  da allegare alla stessa non sono soggetti all'imposta di
bollo.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata   una  traduzione  in  lingua  italiana  conforme  al  testo
straniero,  redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.