Art. 8. Preferenza a parita' di merito Al fine della formazione della graduatoria di merito, i concorrenti che hanno superato la prova, dovranno far pervenire, per loro diretta iniziativa, all'Universita' degli studi della Basilicata, via Nazario Sauro n. 85 - Potenza, entro il termine perentorio di quindici giorni che decorrono dal giorno in cui i singoli candidati hanno superato la prova, una dichiarazione (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403), attestante il possesso dei titoli di precedenza o preferenza, gia' indicati nella domanda, a pena di decadenza dal beneficio. Dalla dichiarazione deve risultare, altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La dichiarazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parita' di merito sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) qualora piu' candidati, tenuto conto dei predetti titoli preferenziali, risultino a parita' di merito, sara' data precedenza ai candidati meno anziani di eta'.