Art. 8.

                   Preferenza a parita' di merito

    Al   fine   della  formazione  della  graduatoria  di  merito,  i
concorrenti  che hanno superato la prova, dovranno far pervenire, per
loro   diretta   iniziativa,   all'Universita'   degli   studi  della
Basilicata,  via  Nazario  Sauro  n.  85  - Potenza, entro il termine
perentorio  di  quindici  giorni  che  decorrono  dal giorno in cui i
singoli  candidati  hanno  superato  la  prova, una dichiarazione (ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
403),  attestante  il possesso dei titoli di precedenza o preferenza,
gia' indicati nella domanda, a pena di decadenza dal beneficio.
    Dalla  dichiarazione  deve  risultare,  altresi', il possesso del
requisito   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
    La  dichiarazione  si  considera prodotta in tempo utile anche se
spedita  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento entro il
termine  indicato.  A  tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    Le  categorie  di  cittadini  che  hanno  preferenza a parita' di
merito sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) qualora  piu'  candidati,  tenuto  conto dei predetti titoli
preferenziali,  risultino  a parita' di merito, sara' data precedenza
ai candidati meno anziani di eta'.