Art. 7.

    Preferenze a parita' di merito e formazione della graduatoria

    I  concorrenti  che  abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire,  al  settore concorsi dell'Universita' degli studi di Roma
Tre,  via  Ostiense  n. 169,  entro il termine perentorio di quindici
giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  in  cui hanno
sostenuto  il  colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il
possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parita' di
valutazione,   gia'   indicati  nella  domanda,  dai  quali  risulti,
altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    Le  categorie  dei  cittadini  che  hanno diritto di preferenza a
parita' di merito sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli invalidi di guerra ed ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i  genitori  ed  i  vedovi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i  genitori  ed  i  vedovi non risposati e le sorelle ed i
fratelli  vedovi  non  risposati  dei  caduti  in guerra per fatto di
guerra;
      15)  i  genitori  ed  i  vedovi non risposati e le sorelle ed i
fratelli  vedovi  non  risposati  dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e  i  non  coniugati con riguardo ai figli a
carico;
      19) gli invalidi e i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.
    Espletate   le  prove  del  concorso,  la  commissione  forma  la
graduatoria  generale  di merito formata secondo l'ordine decrescente
della  votazione  complessiva costituita dalla somma, della media dei
voti  conseguiti  nelle  prove  scritte, e della votazione conseguita
nella prova orale.
    Verra'  dichiarato  vincitore,  nei  limiti  dei  posti  messi  a
concorso,   il  candidato  utilmente  collocatosi  nella  graduatoria
generale  di  merito,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle
preferenze previste dal presente articolo.
    La   graduatoria  del  vincitore  sara'  successivamente  affissa
all'albo della divisione del personale e ne verra' data comunicazione
mediante  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale. Dalla data di tale
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  del  vincitore rimane efficace per un termine di
ventiquattro   mesi  dalla  data  della  sopracitata  affissione  per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito
e   che   successivamente  ed  entro  tale  data  dovessero  rendersi
disponibili.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.