IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Vista  la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica istruzione del
20 maggio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' tra donne e uomini per l'accesso al lavoro;
    Vista  la legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa ai portatori di
handicap;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, ed in particolare l'art. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, recante norme
sull'accesso agli impieghi pubblici;
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998;
    Vista la legge n. 28 del 18 febbraio 1999;
    Vista    l'ordinanza    per   il   reclutamento   del   personale
amministrativo tecnico-ausiliare approvata nella seduta del consiglio
d'amministrazione del 7 settembre 1999;
    Vista  la  legge  n. 488  del  23 dicembre  1999 e in particolare
l'art. 20, comma 3;
    Visto   il   decreto  del  direttore  amministrativo  n. 592  del
10 aprile  2000  con  cui  sono state apportate modifiche alla pianta
organica;
    Tenuto  conto  che le esigenze di servizio emerse in relazione ai
flussi  organizzativi  inducono  a  mettere  a  concorso  un posto di
collaboratore  tecnico, settima qualifica funzionale, area funzionale
tecnico-scientifica;
    Considerato  che  la  riserva  di cui all'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 567/1987, risulta essere inoperante;
    Considerato  che,  la  riserva  del  15%  dei  posti in dotazione
organica destinata agli appartenenti alle categorie di cui alla legge
n. 482/1968, relativi all'area funzionale servizi generali e tecnici,
quinta  qualifica funzionale, prevista dall'art. 5, comma 3, punto 1,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, risulta essere
inoperante;
    Accertato  che  la  riserva  di  cui alla legge 24 dicembre 1986,
n. 958,  modificata  dal  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
del 20%  delle  vacanze  annuali  dei posti destinati al concorso, in
favore  dei  militari  in  ferma  di  leva prolungata e dei volontari
specializzati  delle  tre  Forze  armate, congedati senza demerito al
termine   della   ferma   o  rafferma  contrattuale,  risulta  essere
inoperante;
    Accertato  che  la  riserva  di cui alla legge 20 settembre 1980,
n. 574,  del  2%  dei  posti  destinati  al concorso, in favore degli
ufficiali  di complemento della Marina e dell'Aeronautica che abbiano
terminato   senza   demerito   la   ferma  biennale,  risulta  essere
inoperante;
    Accertata la vacanza del posto da coprire;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  esami,  ad un posto di
collaboratore tecnico, settima qualifica funzionale - area funzionale
tecnico-scientifica,   presso  il  dipartimento  di  progettazione  e
scienze dell'architettura.