Art. 8.
    L'OGS  ha  facolta'  di procedere entro il termine di dodici mesi
dalla   conclusione   della   selezione,   alla  utilizzazione  della
graduatoria  secondo  l'ordine  della  medesima  per l'assunzione del
successivo  candidato  idoneo  nel  caso di risoluzione per qualsiasi
motivo  del contratto di lavoro con il candidato vincitore ovvero per
l'assunzione  di personale a contratto per lo svolgimento di analoghe
attivita',   sempreche'   sia   assicurata   la   relativa  copertura
finanziaria.
      Borgo Grotta Gigante, 19 maggio 2000
Il presidente: Marson