Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti all'Unione europea;
      b) possesso del titolo di studio specificato nell'allegato A al
presente bando. Si precisa che il suddetto allegato descrive altresi'
il  profilo  scientifico  professionale  idoneo  per  lo  svolgimento
dell'attivita'  di  ricerca  di  cui il candidato, oltre alla laurea,
deve essere in possesso;
      c) adeguata  conoscenza  della lingua italiana (se cittadino di
uno degli Stati membri dell'Unione europea);
      d) idoneita'   fisica.   L'amministrazione   ha   facolta'   di
sottoporre  a  visita  medica  i  vincitori,  in  base alla normativa
vigente.
    2.  I  requisiti  prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione.
    3.   I   candidati  sono  ammessi  con  riserva  alla  procedura;
l'amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con provvedimento
motivato,  l'esclusione  dalla  procedura  stessa. Tale provvedimento
verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
    4. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i neolaureati
privi di titoli di formazione alla ricerca o di documentata ed idonea
esperienza  derivante  da  attivita' di ricerca gia' svolta ovvero di
curriculum scientifico-professionale adeguato.
    5.  Al  vincitore  in  servizio  presso pubbliche amministrazioni
diverse  da  quelle  indicate al comma 8 del presente articolo potra'
essere  conferito  l'assegno previo collocamento in aspettativa senza
assegni.
    6.  Non  e'  ammesso  il  cumulo  con  borse  a  qualsiasi titolo
conferite,  tranne  quelle  utili ad integrare l'attivita' di ricerca
dei   titolari   di   assegni   con  soggiorni  all'estero,  concesse
dall'Universita'  degli  Studi di Genova o da Istituzioni nazionali o
straniere.
    7.  Il titolare di assegni puo' frequentare corsi di dottorato di
ricerca  anche  in deroga al numero determinato ai sensi dell'art. 70
del  Decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
fermo   restando   il   superamento   delle   prove   di  ammissione.
L'Universita'  puo'  fissare,  con  motivato provvedimento, il numero
massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero
ciascun corso di dottorato, sentito il relativo collegio dei docenti.
    8. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti
di  ruolo  e non di ruolo, docenti e personale tecnico-amministrativo
delle Universita', il personale di ruolo in servizio presso gli altri
soggetti  di  cui  all'art. 51,  comma 6, primo periodo, della citata
legge   n. 449/1997   nonche'   coloro  che  sono  iscritti  a  corsi
universitari  post-laurea,  fatto salvo quanto previsto al precedente
comma 7.