Art. 2. Requisiti generali di ammissione 1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea; b) possesso del titolo di studio specificato nell'allegato A al presente bando. Si precisa che il suddetto allegato descrive altresi' il profilo scientifico professionale idoneo per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca di cui il candidato, oltre alla laurea, deve essere in possesso; c) adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea); d) idoneita' fisica. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i vincitori, in base alla normativa vigente. 2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. 3. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura stessa. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 4. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i neolaureati privi di titoli di formazione alla ricerca o di documentata ed idonea esperienza derivante da attivita' di ricerca gia' svolta ovvero di curriculum scientifico-professionale adeguato. 5. Al vincitore in servizio presso pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate al comma 8 del presente articolo potra' essere conferito l'assegno previo collocamento in aspettativa senza assegni. 6. Non e' ammesso il cumulo con borse a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle utili ad integrare l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni con soggiorni all'estero, concesse dall'Universita' degli Studi di Genova o da Istituzioni nazionali o straniere. 7. Il titolare di assegni puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato ai sensi dell'art. 70 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'Universita' puo' fissare, con motivato provvedimento, il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero ciascun corso di dottorato, sentito il relativo collegio dei docenti. 8. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo e non di ruolo, docenti e personale tecnico-amministrativo delle Universita', il personale di ruolo in servizio presso gli altri soggetti di cui all'art. 51, comma 6, primo periodo, della citata legge n. 449/1997 nonche' coloro che sono iscritti a corsi universitari post-laurea, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 7.