Art. 10.
    Entro  sessanta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario
dovra'  trasmettere  al  direttore del Centro di studio di ingegneria
biomedica una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute.
    La  relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del C.N.R.