Art. 11.

      Applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro

    Il  vincitore  sara'  assunto  in  prova  con contratto di lavoro
subordinato   a   tempo   indeterminato   con  la  settima  qualifica
funzionale,  profilo di collaboratore amministrativo, area funzionale
amministrativo-contabile   con   diritto   al  trattamento  economico
iniziale  di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
Il  periodo  di  prova  ha  la  durata  di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Decorsa  la  meta'  del  periodo  di prova di cui al comma 1, nel
restante  periodo  ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in
qualsiasi  momento  senza  obbligo  di  preavviso  ne'  di indennita'
sostitutiva del preavviso.
    Il   recesso   opera   dal   momento  della  documentazione  alla
controparte.
    Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
    Decorso  il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da
una  delle  parti,  il dipendente si intende confermato in servizio e
gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  del  giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.
    In  caso  di  recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.