Art. 8.

    Preferenze a parita' di merito e formazione della graduatoria

    I  concorrenti  che  abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire,  al  Settore  Concorsi  dell'Universita'  degli  Studi  di
Catanzaro  ""Magna  Græcia",  via  S.  Brunone  di Colonia -- Palazzo
Bitonti  -  88100  Catanzaro, entro il termine perentorio di quindici
giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  in  cui hanno
sostenuto  il  colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il
possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parita' di
valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulta altresi',
il  possesso dei requisiti alla data della scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    Le  categorie  dei  cittadini  che  hanno diritto di preferenza a
parita' di merito sono:
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      d)  i  mutilati  ed  invalidi per servizio nel settore pubblico
privato;
      e) gli orfani di guerra;
      f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      g)  gli  orfani  dei  caduti  per servizio nel settore pubblico
privato;
      h) i feriti in combattimento;
      i)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' capi di famiglia numerosa;
      j)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi di guerra ed ex
combattenti;
      k) i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      l)  i  figli  dei  mutilati  e  degli invalidi per servizio nel
settore pubblico privato;
      m)  i  genitori  ed  i  vedovi  non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi non risposati dei caduti in guerra;
      n)  i  genitori  ed  i  vedovi  non risposati e le sorelle ed i
fratelli  vedovi  non  risposati  dei  caduti  in guerra per fatto di
guerra;
      o)  i  genitori  ed  i  vedovi  non risposati e le sorelle ed i
fratelli  vedovi  non  risposati  dei caduti per servizio nel settore
pubblico privato;
      p)   coloro   che   abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      q)  coloro  che  abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      r)  i  coniugati  e  i  non  coniugati  con riguardo ai figli a
carico;
      s) gli invalidi e i mutilati civili;
      t)  i  militari  volontari  delle  Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e determinata:
      a) al numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
      b)  all'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.
    Espletate  le  prove  del concorso, la commissione forma distinte
graduatorie  generali  di  merito che verra' formata secondo l'ordine
decrescente  della votazione complessiva costituita dalla somma della
media  dei  voti  conseguiti  nelle  prove  scritte e dalla votazione
conseguita  nella  prova orale aggiungendo il punteggio attribuito ai
titoli.  L'autorita'  competente approva la graduatoria di merito con
l'osservanza,  a  parita'  di  punti,  delle  preferenze previste dal
presente  articolo.  E'  dichiarato  vincitore,  nel limite del posto
messo  a concorso, il candidato utilmente collocato nella graduatoria
di merito.
    La  graduatoria  di  merito  e la graduatoria dei vincitori sara'
successivamente  affissa  all'albo  dell'ufficio  personale.  Di tale
affissione  si  dara'  notizia  mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Dalla pubblicazione del predetto avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  dei  vincitori rimane efficace per un termine di
diciotto   mesi  dalla  data  della  sopraccitata  pubblicazione  per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito
e   che   successivamente  ed  entro  tale  data  dovessero  rendersi
disponibili.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.