Art. 10.
    Entro  i  sessanta  giorni  successivi alla scadenza della borsa,
l'assegnatario   deve   trasmettere   al  CNR  una  particolareggiata
relazione sulle ricerche compiute. La relazione deve essere corredata
di   una  dichiarazione  del  Direttore  delle  ricerche,  contenente
l'esatta   indicazione  del  periodo  complessivo  durante  il  quale
l'assegnatario ha atteso agli studi e ricerche anzidetti.
    La  relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del CNR.