Art. 11.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    I  candidati  dichiarati  vincitori  saranno tenuti a prestare un
periodo  di  prova  che  avra'  la  durata  di sei mesi; durante tale
periodo  a  loro  competera' il trattamento economico previsto per il
profilo di primo tecnologo di secondo livello professionale.
    I   vincitori  del  concorso,  che  avranno  compiuto  con  esito
favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in
ruolo.  Il  periodo di prova sara' computato come servizio di ruolo a
tutti gli effetti.
    Nei   riguardi  dei  vincitori  che  non  ottengano  un  giudizio
favorevole  al  termine  del  periodo di prova, sara' dichiarata, con
provvedimento  motivato,  la  risoluzione  del rapporto di impiego ai
sensi   di  quanto  previsto  dall'art. 4  del  contratto  collettivo
nazionale del lavoro.
    L'inizio del rapporto di lavoro del vincitore decorrera', ad ogni
effetto,  dal  giorno  di  inizio  dell'effettivo  servizio,  come da
contratto.
    La  mancata presentazione in servizio nel giorno di convocazione,
senza giustificato motivo, la mancata produzione della documentazione
richiesta,  l'omessa regolarizzazione della documentazione stessa nei
termini  prescritti  o  la  produzione  di  documenti affetti da vizi
insanabili o contenenti dichiarazioni mendaci, costituiscono rinuncia
alla stipulazione del contratto di lavoro.
    Le  prestazioni di servizio rese fino alla relativa comunicazione
saranno comunque retribuite.
    Il  presente  bando  di  concorso sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.