Art. 4. Trattamento dei dati sensibili Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso e' finalizzato unicamente alla gestione della procedura concorsuale e lo stesso avverra' con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. I candidati, inoltre, godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che li riguardino ed il diritto di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.