Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    La   commissione   esaminatrice  sara'  nominata  dal  presidente
dell'Istituto   nazionale   di  statistica  e  sara'  costituita  dal
presidente, da due membri e da un segretario di livello professionale
non  inferiore  al  quarto  o  appartenente al profilo di funzionario
d'amministrazione.
    Alla  commissione  possono  essere  aggregati membri aggiunti per
l'accertamento della conoscenza della lingua straniera.