Art. 7.

                              Colloquio

    Sono ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato nella
valutazione dei titoli un punteggio di almeno 70/100.
    L'ammissione  al  colloquio  sara' comunicata almeno venti giorni
prima  della data nella quale dovranno sostenere il colloquio stesso;
contestualmente  sara'  data  comunicazione  del  voto  riportato nei
titoli.
    Il colloquio che consistera' essenzialmente nella discussione dei
titoli  esibiti  non si intendera' superato se il candidato non avra'
ottenuto la votazione di almeno 70/100.
    Per  la conoscenza della lingua straniera che formera' oggetto di
valutazione specifica, la commissione dispone di un punteggio massimo
di 10 punti.
    Al  termine  di  ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
esaminatrice   formera'   l'elenco   dei   candidati  esaminati,  con
l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.
    L'elenco  sottoscritto  dal  presidente  e  dal  segretario della
commissione,    sara'    affisso   nel   medesimo   giorno   all'albo
dell'Istituto.