Art. 7. Colloquio Sono ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato nella valutazione dei titoli un punteggio di almeno 70/100. L'ammissione al colloquio sara' comunicata almeno venti giorni prima della data nella quale dovranno sostenere il colloquio stesso; contestualmente sara' data comunicazione del voto riportato nei titoli. Il colloquio che consistera' essenzialmente nella discussione dei titoli esibiti non si intendera' superato se il candidato non avra' ottenuto la votazione di almeno 70/100. Per la conoscenza della lingua straniera che formera' oggetto di valutazione specifica, la commissione dispone di un punteggio massimo di 10 punti. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara' affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.