Art. 9.

      Formazione, approvazione e pubblicita' della graduatoria

    La  votazione  complessiva  di ciascun candidato risultera' dalla
somma  del  punteggio riportato nella valutazione dei titoli, nonche'
del voto del colloquio e del voto ottenuto nella prova di lingua.
    La commissione esaminatrice formera' le graduatorie di merito una
per  ogni  profilo,  con  l'indicazione  della  votazione complessiva
conseguita da ciascun candidato.
    Le  graduatorie  di  coloro che abbiano superato le prove saranno
formate  tenendo  conto  delle precedenze e delle preferenze previste
dalle vigenti disposizioni di legge.
    Il   presidente   dell'Istituto,   con   propria   deliberazione,
riconosciuta   la   regolarita'   del   procedimento,  approvera'  le
graduatorie  di  merito  per  ogni  profilo e dichiarera' i vincitori
sotto  condizione  dell'accertamento  dei  requisiti per l'ammissione
all'impiego.
    Le  graduatorie  di  coloro che abbiano superato le prove saranno
affisse  all'albo  dell'Istituto.  Di  tale  affissione  verra'  data
notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.