Art. 10. Costituzione del rapporto di lavoro 1. L'assunzione in servizio dei vincitori e' condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo e delle limitazioni di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Stante la suddetta condizione l'amministrazione non garantisce l'assunzione sul posto in parola. 2. I candidati dichiarati vincitori stipuleranno con l'Universita' degli studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto di lavoro viene formalmente notificata all'interessato. 4. La mancata assunzione del servizio nella data stabilita comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. 5. L'interessato deve, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, presentare la documentazione richiesta. 6. lI periodo di prova e' determinato in mesi tre e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza secondo quanto previsto dall'art. 17 del C.C.N.L. dei dipendenti del Comparto universita'. 7. Al personale assunto spetta il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. per il personale appartenente alla sesta qualifica, ovvero il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 qualora all'atto dell'assunzione in servizio sia gia' entrato in vigore.