Art. 10.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    1.  L'assunzione  in  servizio dei vincitori e' condizionata alla
verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo e delle
limitazioni  di  cui  all'art.  51,  comma 4, della legge 27 dicembre
1997,  n. 449.  Stante  la  suddetta condizione l'amministrazione non
garantisce l'assunzione sul posto in parola.
    2.    I   candidati   dichiarati   vincitori   stipuleranno   con
l'Universita'  degli  studi  di  Genova  un  contratto individuale di
lavoro a tempo pieno e indeterminato.
    3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
    4.  La  mancata  assunzione  del  servizio  nella  data stabilita
comporta  l'immediata  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  salvo
comprovati e giustificati motivi di impedimento.
    5.  L'interessato deve, entro trenta giorni dalla data di stipula
del contratto, presentare la documentazione richiesta.
    6.  lI  periodo  di  prova  e' determinato in mesi tre e non puo'
essere  rinnovato  o  prorogato alla scadenza secondo quanto previsto
dall'art. 17 del C.C.N.L. dei dipendenti del Comparto universita'.
    7.  Al  personale  assunto  spetta  il  trattamento  economico  e
normativo  previsto  dal  C.C.N.L. per il personale appartenente alla
sesta qualifica, ovvero il trattamento economico e normativo previsto
dal  C.C.N.L.  per  il  quadriennio  normativo  1998-2001  e  biennio
economico  1998-1999 qualora all'atto dell'assunzione in servizio sia
gia' entrato in vigore.