Art. 5. Preselezione 1. Qualora il numero delle domande di partecipazione, superi di oltre venti volte il numero dei posti previsto, l'amministrazione si riserva la facolta' di procedere a preselezione effettuata con l'ausilio di mezzi informatici, mediante il ricorso a tests volti ad accertare: la cultura generale del candidato; la conoscenza di elementi di informatica; la conoscenza della lingua inglese e francese; 2. A parita' di punteggio la preferenza sara' determinata dai titoli di cui all'art. 8 del presente bando. 3. Il numero dei concorrenti che, secondo l'ordine di graduatoria, saranno ammessi a sostenere le prove, sara' determinato con decreto direttoriale in modo da garantire una presenza corrispondente ad almeno venti volte il numero dei posti previsti.