Art. 5.

                            Preselezione

    1.  Qualora  il numero delle domande di partecipazione, superi di
oltre  venti volte il numero dei posti previsto, l'amministrazione si
riserva  la  facolta'  di  procedere  a  preselezione  effettuata con
l'ausilio  di mezzi informatici, mediante il ricorso a tests volti ad
accertare:
      la cultura generale del candidato;
      la conoscenza di elementi di informatica;
      la conoscenza della lingua inglese e francese;
    2.  A  parita'  di  punteggio la preferenza sara' determinata dai
titoli di cui all'art. 8 del presente bando.
    3.   Il   numero   dei   concorrenti  che,  secondo  l'ordine  di
graduatoria,  saranno ammessi a sostenere le prove, sara' determinato
con   decreto   direttoriale   in  modo  da  garantire  una  presenza
corrispondente ad almeno venti volte il numero dei posti previsti.