Art. 5.

                          Titoli valutabili

    Il punteggio riservato ai titoli e' cosi' ripartito:
      diploma  di laurea richiesto per l'ammissione al concorso, fino
ad un massimo di punti 4:
        con voto 100/110, punti 2;
        con voto da 101/110 a 110/110, punti 3;
        con voto 110/110 e lode, punti 4;
      diploma  di  scuola  di  specializzazione con votazione 50/50 e
50/50 e lode, punti 2;
      borse di studio, fino ad un massimo di punti 6;
      esperienze  documentate presso laboratori nazionali e/o esteri,
attinenti al programma d'esame, fino ad un massimo di punti 2;
      produzione  scientifica  (pubblicazioni, comunicazioni) fino ad
un massimo di punti 6.
    La  valutazione  dei  titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove  scritte, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo
le  prove  stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
    Il  risultato  della  valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati  mediante  affissione all'Albo del rettorato e della sede
degli esami prima dell'effettuazione della prova orale.