Art. 5. Titoli valutabili Il punteggio riservato ai titoli e' cosi' ripartito: diploma di laurea richiesto per l'ammissione al concorso, fino ad un massimo di punti 4: con voto 100/110, punti 2; con voto da 101/110 a 110/110, punti 3; con voto 110/110 e lode, punti 4; diploma di scuola di specializzazione con votazione 50/50 e 50/50 e lode, punti 2; borse di studio, fino ad un massimo di punti 6; esperienze documentate presso laboratori nazionali e/o esteri, attinenti al programma d'esame, fino ad un massimo di punti 2; produzione scientifica (pubblicazioni, comunicazioni) fino ad un massimo di punti 6. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli interessati mediante affissione all'Albo del rettorato e della sede degli esami prima dell'effettuazione della prova orale.