Art. 7.

                   Preferenza a parita' di merito

    1.  Le  categorie  di  cittadini  che nei pubblici concorsi hanno
preferenza  a  parita'  di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      d) i  mutilati  ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      e) gli orfani di guerra;
      f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      g) gli  orfani  dei  caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      h) i feriti in combattimento;
      i) gli  insigniti  di  croce  di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      l)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      n) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      o) i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
      p) i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      q) i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      r) coloro   che   abbiano   prestato   servizio  militare  come
combattenti;
      s) coloro  che  abbiano  prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per non meno di un anno nella amministrazione che ha indetto
il concorso;
      t) i  coniugati  e  i  non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      u) gli invalidi ed i mutilati civili;
      v) militari   volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
    2. E' preferito infine il candidato piu' giovane di eta'.