Art. 9.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    1.  L'assunzione  in  servizio del vincitore e' condizionata alla
verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell'ateneo e delle
limitazioni  di  cui  all'art. 51,  comma  4, della legge 27 dicembre
1997,  n. 449.  Stante  la  suddetta condizione l'amministrazione non
garantisce l'assunzione sul posto in parola.
    2. Il candidato dichiarato vincitore stipulera' con l'Universita'
degli  studi  di  Genova  un  contratto individuale di lavoro a tempo
pieno e indeterminato.
    3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
    4.  La  mancata  assunzione  del  servizio  nella  data stabilita
comporta  l'immediata  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  salvo
comprovati e giustificati motivi di impedimento.
    5.  L'interessato deve, entro 30 giorni dalla data di stipula del
contratto, presentare la documentazione richiesta.
    6.  Il  periodo  di  prova  e' determinato in mesi tre e non puo'
essere  rinnovato  o  prorogato alla scadenza secondo quanto previsto
dall'art. 17 del C.C.N.L. dei dipendenti del comparto universita'.
    7.  Al  personale  assunto  spetta  il  trattamento  economico  e
normativo  previsto  dal  C.C.N.L. per il personale appartenente alla
ottava   qualifica,  ovvero  il  trattamento  economico  e  normativo
previsto  dal  CCNL  per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio
economico  1998-1999 qualora all'atto dell'assunzione in servizio sia
gia' entrato in vigore.