Art. 12.

                       Esclusione dal concorso

    1.  La  direzione  generale  per  il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dall'arruolamento o
dall'incorporazione  qualsiasi  aspirante che non venisse ritenuto in
possesso dei requisiti prescritti.
    2.  Nei  confronti  dei  candidati che, a seguito di accertamenti
anche successivi, risultassero in difetto di uno o piu' dei requisiti
previsti  dal  presente  decreto  sara'  disposta,  con provvedimento
motivato adottato dalla direzione generale per il personale militare:
      l'esclusione   dall'arruolamento,  se  utilmente  collocati  in
graduatoria;
      la revoca della ferma, se gia' arruolati.