Art. 12. Esclusione dal concorso 1. La direzione generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dall'arruolamento o dall'incorporazione qualsiasi aspirante che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti. 2. Nei confronti dei candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risultassero in difetto di uno o piu' dei requisiti previsti dal presente decreto sara' disposta, con provvedimento motivato adottato dalla direzione generale per il personale militare: l'esclusione dall'arruolamento, se utilmente collocati in graduatoria; la revoca della ferma, se gia' arruolati.