Art. 13. Ammissione alla ferma 1. Saranno dichiarati vincitori ed ammessi alla ferma i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito e tratti dalla stessa secondo i seguenti criteri di priorita'. Dalla suddetta graduatoria saranno tratti, in ordine di priorita', n. 560 idonei provenienti dalla categoria di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del bando, destinati a ricoprire i posti previsti per il personale di sesso maschile. Qualora il numero degli idonei appartenenti alla categoria di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) non fosse sufficiente a ricoprire il suddetto numero di posti, si attingera' secondo l'ordine della graduatoria, agli idonei appartenenti alla categoria di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) di sesso maschile. Dalla stessa graduatoria saranno tratti, in ordine di priorita' n. 240 candidati idonei di sesso femminile provenienti dalla categoria di cui all'art. 1, comma 2 lettera a) del bando, destinati a ricoprire i posti previsti per il personale di sesso femminile. Qualora il numero degli idonei di sesso femminile appartenenti alla categoria di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del bando non fosse sufficiente a soddisfare l'aliquota prevista per i concorrenti di sesso femminile, si provvedera' a raggiungere l'entita' stessa con i rimanenti idonei appartenenti alla categoria di cui al citato art. 1, comma 2, lettera b) e in subordine, con gli idonei di sesso maschile appartenenti alla categoria di cui allo stesso art. 1, comma 2, lettera a). 2. L'ammissione alla ferma breve decorrera' quanto agli effetti giuridici: a) per il personale di sesso maschile che non abbia ancora assolto gli obblighi di leva e per il personale di sesso femminile, dalla data di incorporazione presso gli enti addestrativi; b) per il personale militare alle armi in ferma di leva obbligatoria, dalla data di incorporazione quale militare di leva; c) per il personale militare alle armi in ferma volontaria annuale, dalla data di incorporazione quale volontario in ferma annuale; d) per il personale militare alle armi trattenuto per dodici mesi, dalla data del trattenimento stesso. Quanto agli effetti amministrativi, per tutte le suddette categorie, dalla data di incorporazione presso gli enti addestrativi. L'incorporazione avverra' nei tempi e nei modi stabiliti dalla forza armata. All'atto dell'incorporazione presso gli enti addestrativi il personale militare alle armi dovra' rinunciare al grado eventualmente rivestito. 3. All'atto dell'incorporazione i vincitori verranno sottoposti, da parte del dirigente del servizio sanitario dell'ente, ad una visita medica d'incorporazione per verificare il mantenimento dei requisiti fisici. Qualora risultino "non idonei" per qualsiasi causa gli stessi saranno immediatamente inviati alla commissione medica ospedaliera dell'ospedale militare per l'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio militare quale volontario in ferma breve. Nel caso di giudizio di non idoneita' o di temporanea non idoneita' superiore a quindici giorni, gli aspiranti saranno immediatamente esclusi dall'arruolamento con provvedimento della direzione generale per il personale militare. Tali provvedimenti di esclusione sono definitivi. 4. I vincitori ammessi all'anuolamento che non si presenteranno presso gli enti addestrativi nel termine fissato dalla direzione generale per il personale militare nella lettera di convocazione, saranno considerati rinunciatari. 5. La direzione generale per il personale militare si riserva la facolta' di ricoprire i posti che dovessero rendersi disponibili in seguito a rinuncia da parte dei vincitori o a decadenza o a esclusione dal diritto di essere ammessi all'arruolamento, convocando entro venti giorni dalla data prevista per l'incorporazione altri concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria.