Art. 13.

                        Ammissione alla ferma

    1.   Saranno   dichiarati  vincitori  ed  ammessi  alla  ferma  i
concorrenti  utilmente collocati nella graduatoria di merito e tratti
dalla stessa secondo i seguenti criteri di priorita'.
    Dalla   suddetta   graduatoria   saranno  tratti,  in  ordine  di
priorita',   n. 560   idonei   provenienti  dalla  categoria  di  cui
all'art. 1,  comma  2,  lettera b) del bando, destinati a ricoprire i
posti previsti per il personale di sesso maschile.
    Qualora il numero degli idonei appartenenti alla categoria di cui
all'art. 1,  comma 2, lettera b) non fosse sufficiente a ricoprire il
suddetto  numero  di  posti,  si  attingera'  secondo  l'ordine della
graduatoria,   agli   idonei   appartenenti  alla  categoria  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera a) di sesso maschile.
    Dalla  stessa  graduatoria saranno tratti, in ordine di priorita'
n. 240   candidati   idonei  di  sesso  femminile  provenienti  dalla
categoria  di cui all'art. 1, comma 2 lettera a) del bando, destinati
a ricoprire i posti previsti per il personale di sesso femminile.
    Qualora  il  numero  degli idonei di sesso femminile appartenenti
alla  categoria  di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del bando non
fosse  sufficiente a soddisfare l'aliquota prevista per i concorrenti
di sesso femminile, si provvedera' a raggiungere l'entita' stessa con
i  rimanenti  idonei  appartenenti  alla  categoria  di cui al citato
art. 1,  comma  2, lettera b) e in subordine, con gli idonei di sesso
maschile appartenenti alla categoria di cui allo stesso art. 1, comma
2, lettera a).
    2.  L'ammissione  alla ferma breve decorrera' quanto agli effetti
giuridici:
      a) per  il  personale  di  sesso  maschile che non abbia ancora
assolto  gli  obblighi di leva e per il personale di sesso femminile,
dalla data di incorporazione presso gli enti addestrativi;
      b) per  il  personale  militare  alle  armi  in  ferma  di leva
obbligatoria, dalla data di incorporazione quale militare di leva;
      c) per  il  personale  militare  alle  armi in ferma volontaria
annuale,  dalla  data  di  incorporazione  quale  volontario in ferma
annuale;
      d) per  il  personale  militare alle armi trattenuto per dodici
mesi, dalla data del trattenimento stesso.
    Quanto   agli  effetti  amministrativi,  per  tutte  le  suddette
categorie, dalla data di incorporazione presso gli enti addestrativi.
    L'incorporazione  avverra'  nei  tempi e nei modi stabiliti dalla
forza armata.
    All'atto  dell'incorporazione  presso  gli  enti  addestrativi il
personale militare alle armi dovra' rinunciare al grado eventualmente
rivestito.
    3.  All'atto dell'incorporazione i vincitori verranno sottoposti,
da  parte  del  dirigente  del  servizio  sanitario dell'ente, ad una
visita  medica  d'incorporazione  per  verificare il mantenimento dei
requisiti  fisici. Qualora risultino "non idonei" per qualsiasi causa
gli  stessi  saranno  immediatamente  inviati alla commissione medica
ospedaliera  dell'ospedale militare per l'accertamento dell'idoneita'
fisica al servizio militare quale volontario in ferma breve. Nel caso
di  giudizio di non idoneita' o di temporanea non idoneita' superiore
a  quindici  giorni,  gli  aspiranti  saranno  immediatamente esclusi
dall'arruolamento  con  provvedimento della direzione generale per il
personale militare. Tali provvedimenti di esclusione sono definitivi.
    4.  I  vincitori ammessi all'anuolamento che non si presenteranno
presso  gli  enti  addestrativi  nel  termine fissato dalla direzione
generale  per  il  personale  militare nella lettera di convocazione,
saranno considerati rinunciatari.
    5.  La direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta'  di  ricoprire i posti che dovessero rendersi disponibili in
seguito  a  rinuncia  da  parte  dei  vincitori  o  a  decadenza  o a
esclusione dal diritto di essere ammessi all'arruolamento, convocando
entro  venti  giorni  dalla  data prevista per l'incorporazione altri
concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria.