Art. 5. Prova di selezione culturale 1. La prova di selezione culturale di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera a) consistera' in una prova scritta da espletare in un tempo predeterminato, consistente in una serie di domande a scelta multipla vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo. 2. La suddetta prova si svolgema' nel luogo, nei giorni e secondo le modalita' che saranno comunicati mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 18 agosto 2000. Nello stesso avviso si potra' rinviare tale pubblicazione ad una successiva Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione di cui sopra avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Alla predetta prova ciascun aspirante dovra' essere munito di un valido documento di identificazione, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice, usare telefoni cellulari od apparati radio ricetrasmittenti, copiare in tutto o in parte le risposte relative ai test somministrati. E' vietato, altresi', agli esaminandi portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere. La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporta l'esclusione dalla prova. 3. La correzione dei test in forma automatizzata verra' effettuata presso il centro nazionale di selezione e reclutamento dell'esercito presso il quale avra' luogo la prova. L'esito della prova verra' comunicato unicamente agli aspiranti ammessi ai successivi accertamenti dell'idoneita' al servizio militare nel numero previsto dal successivo art. 6. 4. Sulla base del punteggio, espresso in centesimi, ottenuto nella suddetta prova la commissione di cui al successivo art. 10 redigera' una graduatoria provvisoria relativa agli aspiranti idonei di sesso femminile ed agli aspiranti idonei di sesso maschile che non abbiano ancora assolto gli obblighi di leva. 5. Gli aspiranti che non si presenteranno alla prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari alla prova medesima e quindi ai successivi accertamenti.