Art. 5.

                    Prova di selezione culturale

    1.  La  prova di selezione culturale di cui al precedente art. 4,
comma  1, lettera a) consistera' in una prova scritta da espletare in
un tempo predeterminato, consistente in una serie di domande a scelta
multipla  vertenti  su  argomenti di cultura generale e sulle materie
previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo.
    2. La suddetta prova si svolgema' nel luogo, nei giorni e secondo
le  modalita' che saranno comunicati mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4a serie speciale -
del  18 agosto  2000.  Nello  stesso  avviso  si potra' rinviare tale
pubblicazione  ad una successiva Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione
di  cui  sopra  avra'  valore  di  notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati. Alla predetta prova ciascun aspirante
dovra'  essere  munito  di  un  valido  documento di identificazione,
provvisto  di  fotografia,  rilasciato  da  un'amministrazione  dello
Stato.  Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con
altri,  salvo  che  con gli incaricati della vigilanza o con i membri
della  commissione esaminatrice, usare telefoni cellulari od apparati
radio  ricetrasmittenti,  copiare  in  tutto  o  in parte le risposte
relative ai test somministrati. E' vietato, altresi', agli esaminandi
portare  al  seguito  carta  da scrivere, appunti, libri, opuscoli di
qualsiasi  genere.  La mancata osservanza delle suddette prescrizioni
comporta l'esclusione dalla prova.
    3.   La   correzione  dei  test  in  forma  automatizzata  verra'
effettuata  presso  il  centro  nazionale di selezione e reclutamento
dell'esercito  presso  il  quale  avra' luogo la prova. L'esito della
prova   verra'   comunicato  unicamente  agli  aspiranti  ammessi  ai
successivi  accertamenti  dell'idoneita'  al  servizio  militare  nel
numero previsto dal successivo art. 6.
    4.  Sulla  base  del  punteggio,  espresso in centesimi, ottenuto
nella  suddetta  prova  la  commissione  di cui al successivo art. 10
redigera'  una graduatoria provvisoria relativa agli aspiranti idonei
di sesso femminile ed agli aspiranti idonei di sesso maschile che non
abbiano ancora assolto gli obblighi di leva.
    5.  Gli  aspiranti che non si presenteranno alla prova, quali che
siano  le  ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle dovute a causa di
forza maggiore,  saranno considerati rinunciatari alla prova medesima
e quindi ai successivi accertamenti.