Art. 10.
    Entro  sessanta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario
deve   trasmettere  al  CNR  una  particolareggiata  relazione  sulle
ricerche compiute.
    La  relazione  deve  essere  corredata  di  una dichiarazione del
direttore  delle ricerche contenente l'esatta indicazione del periodo
complessivo  durante  il  quale l'assegnatario ha atteso agli studi e
ricerche anzidetti.
    La  relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del CNR.