Art. 2.
    La  borsa  non  e'  cumulabile  con altre borse di studio ne' con
assegni  o  sovvenzioni  di  analoga  natura  e  la  sua fruizione e'
incompatibile  con  la  frequenza  di  corsi  di dottorato di ricerca
universitari  italiani  con o senza assegni, nonche' con la frequenza
di  scuole  di  specializzazione  post-laurea  italiane  con  o senza
assegni.
    La  borsa e' invece cumulabile con assegni di ricerca concessi da
istituzioni  nazionali  o  straniere,  diverse  dal  CNR,  qualora la
medesima  sia  utile ad integrare l'attivita' di ricerca dei titolari
degli assegni.
    A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo  della  borsa,  ulteriori  compensi  che  facciano carico a
contributi od assegnazioni del CNR.