Art. 6.
    Sono  considerati  vincitori  coloro  che nella graduatoria degli
idonei si trovano collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
    A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
      a) dalla  minore  anzianita'  di  conseguimento  del  titolo di
studio;
      b) in   caso  di  ulteriore  parita',  dalla  minore  eta'  del
candidato.
    Le  borse  che  restino  interamente  disponibili  per rinuncia o
decadenza  dei  vincitori  possono  essere  assegnate  ai  successivi
idonei,  secondo  l'ordine  della  graduatoria,  entro  un mese dalla
rinuncia  o  decadenza  del vincitore e, comunque, non oltre i dodici
mesi dalla data di approvazione della graduatoria.
    Qualora  la  minor  durata  di talune delle borse assegnate renda
disponibile  somme  sufficienti  a consentire l'assegnazione di altre
borse,  si  puo'  procedere  all'assegnazione  di  esse ai successivi
classificati  nella  graduatoria,  in  aggiunta  al  numero  previsto
dall'art. 1.